Bonus Mamme
9 dicembre 2025
L’INPS, con circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, ha illustrato la disciplina del nuovo “Bonus mamme”, il contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici con almeno 2 figli, e ha offerto indicazioni in merito alla presentazione della domanda.
Il contributo spetta alle lavoratrici:
- madri con 2 figli: fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio;
- madri con 3 o più figli: fino ai 18 anni del figlio più piccolo (escluse le titolari di contratti a tempo indeterminato).
Possono accedere al bonus lavoratrici dipendenti (a esclusione del lavoro domestico) e autonome iscritte a Gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le Casse professionali e la Gestione separata, purché il reddito da lavoro annuo non superi i 40.000 euro.
L'importo di 40 euro mensili, esentasse e non rilevante ai fini ISEE, sarà erogato dall'INPS in un'unica soluzione a dicembre 2025 (o entro febbraio 2026), coprendo fino a 12 mensilità, per un massimo di 480 euro annui.
Il servizio per la presentazione della domanda sarà accessibile attraverso i seguenti canali:
- sito istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID);
- Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Patronati
Le domande devono essere presentate entro il 9 dicembre 2025.
Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale data, possono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026.
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In occasione della Festività Patronale di San Gaudenzio lo Studio resterà chiuso Giovedì 22 gennaio 2026 tutto il giorno. Per approfondire il miracolo attribuito al nostro Santo Patrono: https://www.piemonteitalia.eu/it/curiosita/la-leggenda-su-san-gaudenzio Vi auguriamo buona lettura

14 gennaio 2026
Ai sensi dell’art.36, comma 3, del D.Lgs. 81/2015, scade il 31 gennaio 2026 il termine per la presentazione della comunicazione annuale riepilogativa in materia di somministrazione. Ogni azienda, che nell’anno 2025 ha utilizzato personale somministrato (ex interinale), deve inviare una comunicazione dei dati relativi a tale personale alle RSU, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Qualora non venga effettuata la comunicazione, l’azienda rischia una sanzione pecuniaria da € 250 a € 1.250.

7 gennaio 2026
A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai lavoratori privati e pubblici affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, comportanti un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, è offerta la possibilità di usufruire di 10 ore annue di permesso per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché per cure mediche frequenti. Sono inoltre beneficiari della facilitazione anche i dipendenti, privati e pubblici, che hanno uno o più figli minori affetti dalle medesime patologie sopra richiamate. Le ore per i figli spettano a prescindere da quelle di cui potrebbe aver usufruito il genitore per sé stesso. Se i genitori sono entrambi dipendenti, ognuno di loro ha diritto a 10 ore per ogni figlio minore. I permessi in questione si aggiungono a tutte le altre misure esistenti e non ne possono fruire i lavoratori iscritti alla gestione separata e i lavoratori autonomi dello spettacolo. La situazione medica che fa nascere il diritto per i lavoratori alle ore di congedo, deve essere attestata da un medico di medicina generale o specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, attraverso il rilascio di specifiche prescrizioni di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche, collegate alla patologia per cui è riconosciuto il beneficio. I permessi sono remunerati con un’indennità a carico dell’Inps, calcolata con le medesime regole previste per l’indennità economica di malattia. La quota oraria erogabile corrisponde al 66,66%. Come per la malattia il datore di lavoro, oltre che concedere i permessi, anticipa il controvalore economico e lo recupera tramite conguaglio con i contributi dovuti. In capo al lavoratore vi è l’onere di fare richiesta all’azienda dei congedi e di dimostrare di possedere i requisiti richiesti dalla norma. I datori di lavoro dovranno tenere presente che è prevista la fruizione di ore intere e non di frazione di ora.




