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22 aprile 2026
Con la Legge n. 34/2026 (art. 11), in vigore dal 7 aprile 2026, cambia concretamente la gestione della sicurezza nel lavoro agile: l’obbligo di consegnare l’informativa annuale sui rischi diventa oggi espressamente sanzionato. L’obbligo era già previsto dall’art. 22 della Legge n. 81/2017, ma non rientrava nel D.Lgs.81/2008 e, di conseguenza, non era soggetto a sanzioni dirette. La novità è proprio questa: l’informativa entra nel Testo Unico Sicurezza (art. 3, comma 7-bis) e la sua mancata consegna comporta ora sanzioni (art. 55 D.Lgs. 81/2008): arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda fino a oltre 7.400 euro Non si tratta di un nuovo adempimento, ma di un obbligo già esistente che oggi diventa effettivamente sanzionabile. È quindi fondamentale verificare che l’informativa: sia correttamente predisposta venga consegnata e tracciata sia aggiornata almeno annualmente includa i principali rischi Alla luce di queste novità, consigliamo quindi di rivolgervi al vostro consulente per la sicurezza al fine di verificare la vostra situazione e l’adeguatezza della documentazione in essere, così da prevenire possibili contestazioni.

16 gennaio 2026
In occasione della Festività Patronale di San Gaudenzio lo Studio resterà chiuso Giovedì 22 gennaio 2026 tutto il giorno. Per approfondire il miracolo attribuito al nostro Santo Patrono: https://www.piemonteitalia.eu/it/curiosita/la-leggenda-su-san-gaudenzio Vi auguriamo buona lettura

14 gennaio 2026
Ai sensi dell’art.36, comma 3, del D.Lgs. 81/2015, scade il 31 gennaio 2026 il termine per la presentazione della comunicazione annuale riepilogativa in materia di somministrazione. Ogni azienda, che nell’anno 2025 ha utilizzato personale somministrato (ex interinale), deve inviare una comunicazione dei dati relativi a tale personale alle RSU, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Qualora non venga effettuata la comunicazione, l’azienda rischia una sanzione pecuniaria da € 250 a € 1.250.










